Comma modificato dall’art. 1, comma 1, del D.L. 29/05/2024, n. 69 (L. 24/07/2024, n. 105).

In seguito, la Sent. Corte Cost. 03/10/2024, n. 160 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, primo e secondo periodo, in via consequenziale rispetto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della L. 47/1985, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.

Dalla redazione