N133 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (L. 24/04/2020, n. 27), come modificato dal D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77) e dal D.L. 07/10/2020, n. 125 (L. 27/11/2020, n. 159), tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui al presente articolo, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.

Ai sensi dell’art. 3-bis, comma 2, del D.L. 07/10/2020, n. 125 (L. 27/11/2020, n. 159), fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la modifica introdotta dal D.L. 125/2020, non si applica ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.

Dalla redazione