Si veda l'art. 59, comma 1, del D. Leg.vo 15/08/1991, n. 277 e, successivamente, l’art. 5, comma 1, del D. Leg.vo 10/04/2006, n. 195.

Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 13, comma 4, del D. Leg.vo 19/08/2005, n. 187, così recitava:

“Art. 24. - Rumori e scuotimenti

Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità.”

Dalla redazione