N30 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D.P.R. 17/07/2015, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2015 ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 126/2015, fatto salvo quanto disposto dall’art. 3, comma 2, dello stesso provvedimento.

Il comma 2 dell’art. 3 del D.P.R. 17/07/2015, n. 126 dispone:

“2. Fino al subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, il comune non transitato procede a tutti gli adempimenti anagrafici con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni continuano, altresì, ad applicarsi agli adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed un comune non transitato.”

L’articolo 30 così recitava:

“Art. 30. (Attribuzioni delle anagrafi separate) — 1. Le anagrafi separate funzionano da organi periferici dell'anagrafe comunale. Esse ricevono le comunicazioni dello stato civile e le dichiarazioni delle persone residenti o che intendono stabilire la residenza nelle circoscrizioni nelle quali sono istituite. Esse provvedono altresì al rilascio delle certificazioni anagrafiche.”

Dalla redazione