Articolo abrogato dal D.P.R. 17/07/2015, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2015 ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 126/2015, fatto salvo quanto disposto dall’art. 3, comma 2, dello stesso provvedimento.

Il comma 2 dell’art. 3 del D.P.R. 17/07/2015, n. 126 dispone:

“2. Fino al subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, il comune non transitato procede a tutti gli adempimenti anagrafici con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni continuano, altresì, ad applicarsi agli adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed un comune non transitato.”

L’articolo 24 così recitava:

“Art. 24. (Ordinamento e collocazione delle schede individuali) — [1. Le schede individuali devono essere collocate in ordine alfabetico di cognome e nome dell'intestatario. È data facoltà all'ufficiale di anagrafe di raccoglierle in schedari separati, per sesso.

2. Le schede degli stranieri devono essere collocate in uno schedario a parte.”

Dalla redazione