Articolo abrogato dal D.P.R. del 24/10/2003 n. 340. L'articolo 23 così recitava: " L'impianto regolarmente installato in una zona di completamento o di espansione dell'aggregato urbano deve essere rimosso, quando, a seguito di variazioni comunque intervenute nelle caratteristiche della zona, l'edificazione effettiva abbia superato, nell'area compresa entro il raggio di duecento metri dal centro del serbatoio, la densità territoriale di tre metri cubi per metro quadrato.

Il verificarsi delle circostanze ostative alla permanenza dell'impianto ai sensi del comma precedente è accertato dalla amministrazione comunale su richiesta del comandante provinciale dei vigili del fuoco."

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