Articolo abrogato dal D.P.R. del 24/10/2003 n. 340. L'articolo 2 modificato dal D.P.R. 1024/86 così recitava: "Gli impianti soggetti alle presenti norme sono costituiti dai seguenti elementi essenziali:

a) uno o due serbatoi;

b) un gruppo di due elettropompe adibite: a) al rifornimento di serbatoi; b) all'erogazione del gas di petrolio liquefatto;

c) eventualmente un elettrocompressore in sostituzione o in aggiunta della pompa adibita al rifornimento del serbatoio;

d) uno o due apparecchi di distribuzione.

In luogo delle elettropompe possono essere impiegate anche pompe fluidodinamiche.

I vari elementi degli impianti devono avere le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e le apparecchiature di cui agli articoli seguenti."

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