Articolo abrogato dal D.P.R. del 24/10/2003 n.340. L'articolo 26 così recitava: " Quando per effetto di variazioni intervenute nella situazione dei luoghi, le distanze di sicurezza di cui agli articoli 24 e 25 sono venute a mancare, l'impianto dev'essere rimosso.

Il verificarsi della circostanza di cui al comma precedente è accertato dal comando provinciale dei vigili del fuoco."

Dalla redazione