A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali (D.P.R. 08/07/2005, n. 169, in vigore dal 26/08/2005), non si applicano agli ordini degli ingegneri e degli architetti le seguenti disposizioni: articolo 1, comma primo, secondo periodo; articolo 2, commi primo, secondo, limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; articolo 3; articolo 4; articolo 5; articolo 10, commi primo, dalle parole «e sono» fino alla parola «professione», e secondo; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo.

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