Comma abrogato dall’art. 18, comma 11, del D. Leg.vo 08/11/2021, n. 210.

Ai sensi dell’art. 18, comma 11, del D. Leg.vo 08/11/2021, n. 210 restano tuttavia fermi gli effetti prodotti dal presente comma anteriormente al 26/12/2021.

Il comma così recitava:

“5. La realizzazione e la gestione degli impianti di produzione idroelettrica da pompaggio inclusi nel Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale ai sensi del comma 3 dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono affidate mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie. Ferme restando le previsioni del comma 4 dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2011, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di approvazione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione, sono definite le modalità per lo svolgimento delle procedure di cui al presente comma, anche per quanto concerne l’individuazione del soggetto responsabile dell’organizzazione, della sorveglianza e del controllo delle procedure medesime, e le modalità per l’utilizzo dell’energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, secondo criteri che assicurino l’effettiva realizzazione degli impianti in tempi definiti, l’efficienza nei costi e l’esclusivo utilizzo di detti impianti per finalità di sicurezza della rete e ottimizzazione della produzione elettrica da impianti non programmabili.”

Dalla redazione