Articolo abrogato dall’articolo 92 del D.Leg.vo del 03/08/2009 n. 106. L’articolo 166 così recitava: “1. Il preposto è punito nei limiti dell’attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19:

a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 163;

b) con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 150 a 600 euro per la violazione dell’articolo 164, comma 1, lettera a).”

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