N38 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 41, comma 2, del D. Leg.vo 04/09/2024, n. 138 a decorrere dal 18/10/2024, così recitava:

“Art. 17. - Normazione

1. Ai fini dell’attuazione armonizzata dell’articolo 12, commi 1 e 2, e dell’articolo 14, commi 1, 2 e 3, le autorità competenti NIS promuovono l’adozione di norme e specifiche europee o accettate a livello internazionale relative alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi, senza imporre o creare discriminazioni a favore dell’uso di un particolare tipo di tecnologia.

2. Le autorità competenti NIS tengono conto dei pareri e delle linee guida predisposti dall’ENISA, in collaborazione con gli Stati membri, riguardanti i settori tecnici da prendere in considerazione in relazione al comma 1, nonché le norme già esistenti, comprese le norme nazionali, che potrebbero essere applicate a tali settori.

Dalla redazione