Articolo abrogato dal D. Leg.vo 18/04/2016, a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 4 così recitava:

“Art. 4. - Misure di incentivazione dell'accordo bonario (articolo 44, comma 3, lettera m), n. 1, legge n. 88/2009)

1. All'articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 3, lettera m), n. 1), legge n. 88/2009»;

b) al comma 5 le parole: «apposizione dell'ultima delle riserve di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «costituzione della commissione»;

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9bis. Il terzo componente assume le funzioni di presidente della commissione ed è nominato, in ogni caso, tra i magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, ovvero tra avvocati e tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi ordini professionali in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 241, comma 5, per la nomina a presidente del collegio arbitrale.»;

d) al comma 10, le parole: «del 50%» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo»;

e) il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. Possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario in caso di fallimento del tentativo di accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei soggetti di cui al comma 12, nonché in caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13.».”

Dalla redazione