Comma abrogato dalla L. 28/12/2015, n. 208. La disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Il comma 1 dell’articolo 45 così recitava:

“1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 1,70 per cento”.

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