Articolo inserito dall’art. 3, comma 14, della L. 15/07/2009, n. 94 e, successivamente, abrogato dall’art. 5, comma 6, della L. 29/07/2010, n. 120, così recitava:

“Art. 34-bis - Decoro delle strade

1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 1.000.”

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