Le denominazioni degli uffici e delle strutture ministeriali contenute nel presente decreto sono state aggiornate ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D. Leg.vo 15/01/2002, n. 9.

In seguito, il presente articolo è stato modificato dall’art. 65, comma 1, del D. Leg.vo 10/09/1993, n. 360 e, successivamente, abrogato dall’art. 3, comma 1, del D.P.R. 09/03/2000, n. 104, così recitava:

“Art. 127 - Permesso provvisorio di guida

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente, il titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano attestazione di resa denuncia.

2. Il competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un documento provvisorio di guida della validità di un mese che può essere rinnovato fino al rilascio del duplicato.

3. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato può essere presentata immediatamente.

4. Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l’interessato ne richiede il duplicato.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino