N131 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Le denominazioni degli uffici e delle strutture ministeriali contenute nel presente decreto sono state aggiornate ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D. Leg.vo 15/01/2002, n. 9.

In seguito, il presente comma è stato soppresso dall’art. 5, comma 1, del D. Leg.vo 29/05/2017, n. 98, a decorrere dal 01/01/2020, così recitava:

“1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio dalla targa, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, all’atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni.”

Dalla redazione