Ai sensi dell’art. 33, commi 1 e 2, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (L. 24/04/2020, n. 27) al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dal presente comma sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui al presente comma, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Dalla redazione