Comma abrogato dal D. Leg.vo 10/06/2020, n. 48.

Il comma 1 dell’articolo 3 così recitava:

1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:

a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;

b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7 e 9;

c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all'articolo 6.”

Dalla redazione