N223 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Il D.L. 24/04/2014, n. 66 (L. 23/06/2014, n. 89), art. 26, comma 1, ha così modificato il comma 5 ed introdotto il comma 5-bis. Tuttavia il successivo comma 1-bis del citato art. 26 del D.L. 66/2014, come prima modificato dal D.L. 30/12/2015, n. 210, e poi prorogato dal D.L. 30/12/2016, n. 244, ha disposto (con l'art. 26, comma 1-bis) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del decreto ministeriale volto a definire gli indirizzi generali per la pubblicazione dei bandi a livello nazionale, previsto dall’art. 73, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016. Ha inoltre disposto (con l'art. 26, comma 1-ter) che "Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

In seguito, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 25/01/2017, n. 20, del D. Min. Infrastrutture e Trasporti 02/12/2016 il quale - in attuazione del citato art. 73, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016 - reca la definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, è venuto a cessare il regime transitorio di cui all’art. 122, comma 5, del D. Leg.vo 163/2006, che continuava ad essere applicabile ai sensi dell’art. 26, commi 1 e 1-bis, del D.L. 66/2014 (convertito in legge dalla L. 89/2014) ed anche ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Leg.vo 50/2016.

Il D.M. 02/12/2016 è entrato in vigore - retroattivamente - dal 01/01/2017.

In pratica quindi, le modifiche introdotte ai commi 5 e 5-bis dell’art. 122 del D. Leg.vo 163/2006 non sono mai entrate in vigore, e fino al 31/12/2016 si è applicata la versione precedente alle modifiche apportate dal D.L. 66/2014, di seguito riportata:

“5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi  relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture  di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e  ovvero su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3  relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo”.

Dalla redazione