Ai sensi del D. Leg.vo 231/2002, come modificato dal D. Leg.vo 192/2012, a decorrere dal 01/01/2013, solo per il ritardato pagamento degli acconti e del saldo si applicherà, in sostituzione del tasso annualmente fissato con decreto, il tasso di riferimento pubblicato semestralmente a cura del Ministero dell’economia e delle finanze, e pari al Tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali.

Dalla redazione