Ai sensi dell’art. 22, comma 11, del D. Leg.vo 25/05/2017, n. 75 con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo, come modificate dal D. Leg.vo 75/2017, in sede di prima applicazione sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale dell’Amministrazione giudiziaria di cui all’articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, e all’articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

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