Articolo inserito dall'art. 49, comma 1, del D.L. 06/11/2021, n. 152 (L. 29/12/2021, n. 233).

Ai sensi dell'art. 49, commi 2 e 2-bis, del D.L. 06/11/2021, n. 152 (L. 29/12/2021, n. 233), le disposizioni del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti amministrativi per i quali, al 07/11/2021, è stato effettuato l’accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e non è stata ancora rilasciata l’informazione antimafia.

Le misure adottate ai sensi dei commi 1-2 dell'art. 49 del D.L. 06/11/2021, n. 152 (L. 29/12/2021, n. 233), possono essere in ogni momento revocate o modificate e non impediscono l'adozione dell'informativa antimafia interdittiva.

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