N34 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell’art. 1, comma 285, della L. 30/12/2020, n. 178 l’efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, è prorogata per gli anni 2021 e 2022, nel limite di 130 milioni di euro per l’anno 2021 e di 100 milioni di euro per l’anno 2022.

Ai sensi dell’art. 1, comma 129, della L. 30/12/2021, n. 234 la disposizione di cui al presente articolo, è ulteriormente prorogata per gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per l’anno 2024.

Ai sensi dell'art. 1, comma 193, della L. 30/12/2024, n. 207, l'efficacia delle disposizioni del presente articolo è ulteriormente prorogata per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno di tali anni.

Dalla redazione