Ai sensi dell’art. 1, comma 285, della L. 30/12/2020, n. 178 l’efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, è prorogata per gli anni 2021 e 2022, nel limite di 130 milioni di euro per l’anno 2021 e di 100 milioni di euro per l’anno 2022.

Ai sensi dell’art. 1, comma 129, della L. 30/12/2021, n. 234 la disposizione di cui al presente articolo, è ulteriormente prorogata per gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per l’anno 2024.

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