Ai sensi dell’art. 109, comma 2-bis, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (L. 24/04/2020, n. 27) per l’esercizio finanziario 2020, in deroga al presente articolo:

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall’organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

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