N39 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Allegato abrogato dal D. Leg.vo 14/07/2020, n. 73.

L’allegato 3 così recitava:

“Allegato 3 - Potenziale dell'efficienza per il calore e il raffreddamento

1. La valutazione globale del potenziale nazionale di riscaldamento e raffreddamento di cui all'articolo 10, comma 1, deve comprendere:

a) una descrizione della domanda di riscaldamento e raffreddamento;

b) la previsione di come la domanda evolverà nei successivi dieci anni;

c) una mappa del territorio nazionale che indichi, proteggendo nel contempo le informazioni sensibili sul piano commerciale:

i) i punti in cui esiste una domanda di riscaldamento e raffreddamento, individuando:

— comuni e agglomerati urbani con un coefficiente di edificazione di almeno 0,3;

— zone industriali con un consumo annuo totale di riscaldamento e raffreddamento superiore a 20 GWh;

ii) le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento esistenti o in fase di progetto;

iii) i possibili punti per la fornitura di riscaldamento e raffreddamento, tra cui:

— gli impianti di produzione di energia elettrica con una produzione annua totale superiore a 20 GWh;

— gli impianti di incenerimento dei rifiuti;

— gli impianti di cogenerazione esistenti e in fase di progetto che usano tecnologie di cui all'allegato I e gli impianti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento;

d) l'individuazione della domanda di riscaldamento e raffreddamento che potrebbe essere soddisfatta mediante la cogenerazione ad alto rendimento, compresa la micro-cogenerazione residenziale, e mediante il teleriscaldamento e il teleraffreddamento;

e) l'individuazione dei potenziali per aumentare la cogenerazione ad alto rendimento, mediante tra l'altro l'ammodernamento degli impianti industriali e di generazione o di altri impianti che generano calore di scarto o la costruzione di nuovi impianti;

f) l'individuazione del potenziale di efficienza energetica delle infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento;

g) la quota della cogenerazione ad alto rendimento, i potenziali individuati e i progressi compiuti;

h) una stima dei possibili risparmi di energia primaria.

2. Ai fini dell’applicazione del comma 4 dell’art. 10 del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, se del caso, elabora proposte per:

i) aumentare la quota di cogenerazione nella produzione di riscaldamento, raffreddamento ed energia elettrica;

ii) sviluppare infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti mediante sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e/o uso di riscaldamento e raffreddamento da calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile;

iii) promuovere l'installazione dei nuovi impianti di generazione di energia elettrica e degli impianti industriali che producono calore di scarto in siti nei quali possa essere recuperato il massimo del calore di scarto disponibile per soddisfare la domanda effettiva o attesa di riscaldamento e raffreddamento;

iv) promuovere l'ubicazione delle nuove zone residenziali o dei nuovi impianti industriali che consumano calore nei loro processi produttivi in aree dove il calore di scarto disponibile, in base a quanto evidenziato nella valutazione globale, possa contribuire a soddisfarne la domanda di riscaldamento e raffreddamento. Ciò potrebbe includere proposte a favore del raggruppamento di diversi impianti singoli nello stesso sito con l'obiettivo di garantire un equilibrio ottimale tra domanda e offerta di calore e raffreddamento;

v) promuovere il collegamento degli impianti di generazione di energia elettrica, degli impianti industriali che producono calore di scarto, degli impianti di incenerimento dei rifiuti e di altri impianti di termovalorizzazione alla rete locale di teleriscaldamento o teleraffreddamento;

vi) promuovere il collegamento delle zone residenziali e degli impianti industriali che consumano calore nei loro processi produttivi alla rete locale di teleriscaldamento o teleraffreddamento;

vii) introdurre misure di sostegno pubblico per il riscaldamento e il raffreddamento nel bilancio pubblico annuo e l'individuazione dei potenziali elementi di aiuto, senza che ciò pregiudichi la notifica distinta dei regimi di sostegno pubblico ai fini della valutazione degli aiuti di Stato.”

Dalla redazione

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