Ai sensi dell’art. 10-bis, commi 1-4, del D.L. 21/03/2022, n. 21 (L. 20/05/2022, n. 51) ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal comma 2, del presente articolo, è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui al presente articolo, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal comma 2, del presente articolo, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b), la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’impresa esecutrice.

Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione al 21/05/2022, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore al 21/05/2022.

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