N303 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. 27/01/2022, n. 4 (L. 28/03/2022, n. 25) il credito d'imposta di cui al presente articolo, è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72.

Dalla redazione