Comma abrogato dal D. Leg.vo 01/03/2018, n. 21.

Ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del D. Leg.vo 21/2018 dal 06/04/2018, il richiamo al presente comma abrogato, ovunque presente, si intende riferito al corrispondente articolo 240-bis del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al D. Leg.vo 21/2018.

Il comma 2-ter dell’articolo 12-sexies così recitava:

“2-ter. Nei casi previsti dal comma 1, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.”

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