Lettera modificata dall’art. 4-bis, comma 1, del D.L. 21/09/2019, n. 105 (L. 18/11/2019, n. 133).

La disposizione si applica anche ai procedimenti in corso al 21/11/2019; i termini non ancora trascorsi alla medesima data, ferma restando la data di inizio del loro decorso, sono prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dall’articolo 4-bis del D.L. 21/09/2019, n. 105 (L. 18/11/2019, n. 133), se maggiore di quella anteriormente prevista.

In seguito, lettera modificata dall’art. 24, comma 1, del D.L. 21/03/2022, n. 21 (L. 20/05/2022, n. 51).

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