N147 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma modificato dall’art. 16, comma 1, del D.L. 28/09/2018, n. 109 (L. 16/11/2018, n. 130); dall’art. 16, comma 4, della L. 16/12/2024, n. 193 e, successivamente, abrogato dall’art. 16, comma 8, della L. 16/12/2024, n. 193 alla data di scadenza dell’ultima concessione in vigore al 18/12/2024, così recitava:

“1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono trasmessi, previo adeguamento del testo convenzionale alle eventuali prescrizioni formulate dall’Autorità di regolazione dei trasporti per i profili di competenza di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g), in merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell’atto convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.”

Dalla redazione

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