Ai sensi del comma 1 dell’art. 84 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77), ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui al presente articolo, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Dalla redazione