N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D.L. 08/04/2020, n. 23 (L. 05/06/2020, n. 40).

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della L. 05/06/2020, n. 40 (Legge di conversione del D.L. 08/04/2020, n. 23) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente articolo.

L’articolo 53 così recitava:

“Art. 53 - (Misure per il credito all’esportazione)

1. Al fine di sostenere per l’anno 2020 il credito all’esportazione in settori interessati dall’impatto dell’emergenza sanitaria, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa, di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del presente decreto, fino all’importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

2. La garanzia dello Stato è rilasciata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su istanza di SACE Spa, sentito il Comitato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2014, tenuto conto della dotazione del fondo di cui all’articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e nei limiti delle risorse disponibili.”

Dalla redazione