Ai sensi dell’art. 2-ter, comma 1, del D.L. 16/02/2023, n. 11 (L. 11/04/2023, n. 38) è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui al presente comma, rispetto all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28/02/2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all’art. 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del D.L. 04/06/2013, n. 63 (L. 03/08/2013, n. 90), e all’art. 119, comma 4, del D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77); in relazione a tali benefìci fiscali, la lettera b) del presente comma si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l’agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall’art. 121, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 29/03/2024, n. 39 (L. 23/05/2024, n. 67), le disposizioni di cui al presente comma, non si applicano in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77), ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.

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