Ai sensi dell'art. 31-ter, comma 2, del D.L. 04/10/2018, n. 113 (L. 01/12/2018, n. 132), il rispetto della procedura di cui al presente comma, esonera il Ministero dell’interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilità civile e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati, qualora la stessa sia dipesa dall’impossibilità di individuare le misure emergenziali di cui al comma 3.1 del presente articolo 11, ovvero dalla necessità di assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Nei predetti casi è dovuta esclusivamente l’indennità di cui al comma 3.2 del presente articolo.

Dalla redazione