Comma abrogato dall'art. 14, comma 3, del D. Leg.vo 15/02/2016, n. 33.

Ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del D. Leg.vo 33/2016, la presente disposizione si applica a decorrere dal 01/07/2016.

Il comma 2 dell’articolo 2 così recitava:

“2. L’operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall’esecuzione dell’opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all’esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice.”

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