Ai sensi dell’art. 1, comma 278 della L. 30/12/2020, n. 178 è prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno del reddito di cui al presente articolo, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022.

Ai sensi dell'art. 1, comma 329, della L. 29/12/2022, n. 197, è prorogato per l’anno 2023 il trattamento di sostegno del reddito di cui al presente articolo, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 1, comma 324 della L. 29/12/2022, n. 197.

Ai sensi dell'art. 1, comma 172, della L. 30/12/2023, n. 213 è prorogato, per l’anno 2024, il trattamento di sostegno del reddito di cui al presente articolo, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di euro 50 milioni per l’anno 2024.

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