N21 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell’art. 16, commi 5 - 8, del D.L. 14/06/2021, n. 82, nel presente decreto:

- ogni riferimento al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, o al DIS, ovunque ricorra, è da intendersi riferito all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, fatta eccezione per le disposizioni dell’articolo 1, commi 2, lettera b), e 2-ter, del presente decreto-legge, e ogni riferimento al Nucleo per la sicurezza cibernetica è da intendersi riferito al Nucleo per la cybersicurezza.

- ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovunque ricorra, è da intendersi riferito all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

- nei provvedimenti di natura regolamentare e amministrativa la cui adozione è prevista dal presente articolo, ogni riferimento al CISR e al DIS deve intendersi rispettivamente riferito al CIC e all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

- nei provvedimenti di natura regolamentare e amministrativa la cui adozione è prevista dal presente articolo, ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico e alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, fatta eccezione per le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131.

Dalla redazione