N110 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi del comma 905 dell'art. 1 della L. 30/12/2018, n. 145, a decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le disposizioni di cui al presente comma.

Ai sensi del comma 2, lettera f), dell’art. 57 del D.L. 26/10/2019, n. 124 (L. 19/12/2019, n. 157), a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi di cui al presente comma.

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