N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma modificato dalla legge di conversione 04/08/2021, n. 109 e, successivamente, abrogato dall’art. 28, comma 3, del D.L. 21/03/2022, n. 21 (L. 20/05/2022, n. 51), così recitava:

“10. A decorrere dalla data in cui diviene efficace l’obbligo di comunicazione disciplinato dal comma 9, lettera a), al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il comma 3-bis dell’articolo 1-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo di cui al comma 2, l’impresa che ha acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui allo stesso comma notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri un’informativa completa, contenente anche la comunicazione del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), relativa all’esito della valutazione e alle eventuali prescrizioni, in modo da consentire l’eventuale esercizio del potere di veto o l’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Qualora il contratto sia stato stipulato antecedentemente alla conclusione dei test imposti dal CVCN, il termine di cui al primo periodo decorre dalla comunicazione di esito positivo della valutazione effettuata dal CVCN. Entro trenta giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l’eventuale veto ovvero l’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono non esercitati. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all’acquirente, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni al presente comma, nel caso in cui l’impresa notificante abbia iniziato l’esecuzione del contratto o dell’accordo oggetto della notifica prima che sia decorso il termine per l’esercizio dei poteri speciali, ovvero abbia eseguito il contratto o accordo in violazione del decreto di esercizio dei poteri speciali, il Governo può ingiungere all’impresa di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma fino al 150 per cento del valore dell’operazione e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo valore. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare il procedimento ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente comma. Il termine di trenta giorni di cui al presente comma decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell’obbligo di notifica».”

Dalla redazione