Ai sensi dell'art. 2, comma 2-quaterdecies, del D.L. 29/12/2010 n. 225 (L. 26/02/2011 n. 10), è differita al 01/01/2012 l'applicazione delle disposizioni del presente articolo per le federazioni sportive iscritte al CONI. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo per le federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro, è stata differita al 01/01/2013 dall'art. 14, comma 2-bis, del D.L. 29/12/2011 n. 216 (L. 24/02/2012 n. 14); al 01/01/2014 dall'art. 1, comma 409, della L. 24/12/2012 n. 228 e, al 01/01/2015 dall'art. 1, comma 13, del D.L 30/12/2013 n. 150.

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