Articolo aggiunto dalla legge di conversione 29/07/2021, n. 108.

Ai sensi dell'art. 11, comma 5-octies, del D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15), la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema di cui al presente articolo, era effettuata entro il 30 giugno 2022.

In seguito, il presente articolo è stato abrogato dall’art. 19, comma 2, del D.L. 09/12/2023, n. 181 (L. 02/02/2024, n. 11), così recitava:

“Art. 33-ter. - Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema

1. Su proposta dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che possegga caratteristiche di terzietà e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri possano essere destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali senza entrare nella disponibilità dei venditori.

2. All’attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

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