Lettera abrogata dal D. Leg.vo del 14/03/2013, n. 33. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 così recitava: “b) le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato;”.

Dalla redazione