N27 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall’art. 16, comma 7, della L. 16/12/2024, n. 193. Ogni richiamo, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, al presente comma si intende riferito all’art. 11, comma 6, della L. 16/12/2024, n. 193.

Il comma così recitava:

“2. Il concedente è autorizzato a trattenere dall'ammontare determinato ai sensi del comma 1 l'importo corrispondente all'eventuale credito vantato dall'ANAS S.p.a., a titolo di prezzo di concessione, nei confronti del concessionario. Le somme trattenute sono versate all'ANAS S.p.a. nei termini e secondo le modalità definiti con la medesima società e d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto del flusso di cassa derivante dai proventi della gestione dell'infrastruttura autostradale eventualmente affidata all'ANAS S.p.a. ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sulle somme trattenute non decorrono ulteriori interessi.”

Dalla redazione

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