Ai sensi del comma 2, lettera g), dell’art. 57 del D.L. 26/10/2019, n. 124 (L. 19/12/2019, n. 157), a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi di cui al presente articolo.

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