Articolo abrogato dal D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66, così recitava:

“Art. 8-ter. - Modifiche in tema di rappresentanza militare

1. All'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta».

2. I delegati eletti nei consigli di rappresentanza militare e regolarmente in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono dal loro naturale mandato al completamento del quarto anno e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

3. Nell'articolo 13, primo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, le parole: «tre anni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».”

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