N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66, così recitava:

“Art. 2-bis. - Norme in materia di corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

1. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, è sostituito dal seguente:

«2. Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le potenzialità espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa».”

Dalla redazione