Comma abrogato dalla L. 28/12/2015, n. 208, a decorrere dall’anno 2016. Il comma 5 dell’articolo 1 così recitava:

“5. I contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015. Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015.”

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