Con riferimento al regime di pubblicità degli atti rivolto a produrre effetti legali, la disciplina di riferimento si rinviene nell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui « gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione degli stessi sui rispettivi siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati».

Dalla redazione