Il D.M. 14/01/1972 ha disposto quanto segue:

Il terzo comma dell'art. 2 e le disposizioni dell'art. 6 del D.M. 12 agosto 1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 27 agosto 1968, non si applicano all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Le proposte per l'istituzione dei singoli corsi debbono essere presentate dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale”.

Successivamente, il D.M. 26/02/1972 ha disposto quanto segue:

Art. 1. Il laboratorio dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione sito in Roma, via Urbana n. 167, è autorizzato ad effettuare gli esami e le analisi in conformità all'art. 19 della L. 13 luglio 1966, n. 615.

Art. 2. Il predetto laboratorio invierà mensilmente al Ministero della sanità e secondo lo schema stabilito dallo stesso Ministero i dati statistici relativi agli esami eseguiti.

Art. 3. Il laboratorio dell'ANCC segnalerà semestralmente al Ministero della sanità la consistenza del personale e delle attrezzature addette al servizio di cui al presente decreto”.

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